L' iscrizione nell’elenco dei consulenti automobilistici non può essere assimilata alle abilitazioni professionali. Per questa ragione, il Consiglio di Stato ha accolto in appello il ricorso della dottoressa Graziella Garofalo riformando la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale n° 1424 del 2023 riconoscendone il ruolo di istruttore direttivo, bocciando oltre che la sentenza del Tar la commissione giudicatrice del concorso interno per la progressione verticale per la copertura di una unità di personale nel profilo professionale di istruttore direttivo, cat. D-Pos. Ec. D1. "Il Consiglio di Stato – decreta la sentenza – in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado. Condanna l’appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell’appellante oltre ad oneri di legge. Spese compensate con il Comune. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”. La controparte si lamentava del fatto che la commissione giudicatrice non gli avrebbe attribuito il giusto punteggio per una qualifica posseduta, quella di “Consulente automobilistico". Fra le altre cose, il Comune nella redazione del bando di concorso aveva inteso premiare solo gli albi la cui iscrizione consente l’ esercizio di una professione e di una professionalità in via esclusiva, mentre la mera qualifica posseduta dal secondo classificato non attribuisce alcuna attività esclusiva. La mera qualifica di “consulente automobilistico” , infatti, non avrebbe potuto essere ricondotta, ai fini della valutazione, nell’ambito delle abilitazioni professionali attinenti al ruolo o servizio di istruttore direttivo.
Francesco Rizza
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